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L’ordinanza provinciale andrà in vigore dal 15 novembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo.

Bergamo, 13 novembre 2016

Dal prossimo martedì 15 novembre 2016, su tutte le strade di competenza della Provincia di Bergamo andrà in vigore l’obbligo di circolare muniti di pneumatici invernali o mezzi antisdrucciolevoli (catene) in caso di neve e ghiaccio e, in generale, in condizioni di fondo stradale sdrucciolevole. La disposizione rimarrà in vigore fino al 15 aprile 2017.

Ecco l’ordinanza provinciale del dirigente del settore viabilità:

PREMESSO che :

durante le precedenti stagioni invernati,  a  seguito  di formazione di ghiaccio sul piano viabile o di precipitazioni a carattere nevoso, anche a bassa quota, si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale che hanno compromesso la fluidità di detta circolazione;

ritenuto di dover evitare che durante la prossima stagione invernate i veicoli in difficottà possano causare blocchi alla circotazione rendendo, di conseguenza, difficoltoso se non impossibile, garantire l’espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utitità e di sgombero neve;  per tutetare prioritariamente ta pubblica incolumità, si ritiene di dover prescrivere, per i veicoli transitanti lungo te strade gestite da questa Provincia, l’obbligo di circolare con a bordo mezzi antisdrucciolevoti omologati o muniti di pneumatici invernali idonei atta marcia su neve o su ghiaccio; si  ritiene  pertanto  necessario prescrivere su tutte le strade provinciati, l’obbligo di circotare con pneumatici invernali o attrezzature idonee alla marcia su neve o su ghiaccio durante le precipitazioni nevose o in condizioni di fondo stradate sdrucciolevole;

conseguentemente risulta necessaria l’adozione di un prvvedimento che disponga I’obbligo di circolare, nel periodo compreso tra il 15 novembre di ogni anno ed il 15 aprile dell’anno successivo, con pneumatici o attrezzature idonee alla marcia su neve o su ghiaccio in concomitanza di precipitazioni a carattere nevoso e nei periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile, su tutte le strade e tratti di strada di competenza provinciale;

VISTI gti articoli nn° 5, 6, 7 e 37 del “Nuovo Codice delta Strada”, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. n.267 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

che dal 15 novembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, tutti i veicoli a motore, esclusi i cictomotori a due ruote e i mezzi agricoli, in caso di precipitazioni a carattere nevoso o in condizioni di fondo stradale sdrucciotevole, circolino su tutte te strade e tratti di strada di competenza della Provincia di Bergamo, muniti di pneumatici invernali o dotati dei necessari mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve o ghiaccio ed adeguati al tipo di veicolo in uso;

che in caso di presenza di neve o ghiaccio sutta strada, i veicoli anzidetti, siano obbligati a circolare con i dispositivi antisdrucciotevoli sopramenzionati montati, qualora sul veicolo non siano già montati i pneumatici invernali;

che nel periodo di vigenza dell’obbligo, i cictomotori a due ruote e i motocicli, circolino solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto;

tate obbligo assume vatidità anche al di fuori del periodo indicato al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio;

PRECISA

che i dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo, dovranno essere compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, dovranno essere seguite istruzioni di installazione fomite dai costruttori del veicolo e del dispositivo;

DISPONE

che le Unità operative di questo Settore provvedano alla posa, lungo le strade provinciali interessati, della segnaletica figura ll 87 – art. 122 e pannello integrativo indicante “in caso di neve e/o ghiaccio”.

Della presente ordinanza sarà data comunicazione al comando detta Polizia Stradale nonchè ai Comuni ed Enti interessati, e verrà inoltre data la massima diffusione a mezzo stampa.

Avverso al presente provvedimento può proporsi ricorso avanti il competente T.A.R. oppure ricorso straordinario al presidente della Repubblica rispettivamente entro it termine di 60 e 120 giorni datta data di emissione dell’Ordinanza.

Sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza, tutti i funzionari e Agenti di cui all’art. 12 del “Nuovo Codice detta Strada”, approvato con D. Lgs. 30 aprile ‘1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza, la cui inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative di legge e, in particotare, di quelle previste dall’art. 6,  comma 4, del predetto “Nuovo Codice della Strada”.

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