La Cassazione ha confermato l’ergastolo per Massimo Bossetti, condannato in primo e secondo grado.
Molto dura e concisa lʼarringa del procuratore generale, che ha esclamato: «Bossetti lʼha uccisa senza pietà!».
Roma, 12 ottobre 2018 – La prima sezione penale della Cassazione, presidente Adriano Iasillo, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa di Bossetti, e ha confermato l’ergastolo a quest’ultimo condannandolo anche al pagamento delle spese legali.
Diventa così definitiva la sentenza per il muratore di Mapello condannato all’ergastolo per avere ucciso Yara Gambirasio, la giovane ginnasta di 13 anni il cui corpo venne trovato il 26 febbraio 2011 in un campo a Chignolo d’Isola, nella Bergamasca, a pochi chilometri da Brembate di Sopra, dove la ragazza viveva con la sua famiglia e da dove era scomparsa tre mesi prima. E’ stata inoltre molto dura e concisa lʼarringa del procuratore generale, che ha esclamato: “Bossetti lʼha uccisa senza pietà!”
La difesa
«Per Massimo sarà una mazzata durissima – commenta Claudio Salvagni, legale di Massimo Bossetti – ma saprà reagire, le strade non sono finite. Con pazienza e con fiducia bisogna rimettersi al lavoro, qualcosa ancora si può fare. Tanta gente crede in Massimo Bossetti – aggiunge – faremo tutto il possibile per cercare di affermare la sua innocenza».
La parte civile
«Giustizia è fatta ma non c’è soddisfazione – dichiara l’avvocato Andrea Pezzotta, legale di parte civile. Contando quelli di oggi sono 39 i giudici che hanno ritenuto Bossetti come responsabile di quanto avvenuto».
Requisitoria del sostituto pg della Cassazione
«Non esiste un ragionevole dubbio che possa essere innocente Massimo Bossetti – sottolinea Mariella de Masellis – il quale non ha avuto un moto di pietà e ha lasciato morire Yara da sola in quel campo. Non ci sono altri aspetti che possono essere esplorati. In questo processo non c’è stata alcuna violazione del contraddittorio – continua il magistrato – garantito nei due gradi di giudizio, in 50 udienze. E’ stata ‘assolutamente corretta’ l’attività di estrazione e repertazione, ‘atti irripetibili e non differibili’ compiuti quando il fascicolo risultava ancora a carico di ignoti e il nome di Bossetti non era nemmeno ipotizzabile. Il dna, prelevato con un alcol test, ‘è un prelievo non coattivo’ a cui Bossetti ha dato il suo consenso. Il metodo del Dna nucleare – aggiunge – rispondendo a quella che è stata una delle contestazioni della difesa, è consolidato e utilizzato fin dal 1985. Possiamo parlare di un’impronta genetica – conclude – un’evoluzione dell’impronta digitale, maggiormente identificativa della persona».