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Il Reddito di cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. È un sostegno per famiglie in difficoltà che mira al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Comprende un beneficio economico che viene accreditato mensilmente su una nuova carta prepagata: “Carta Rdc”.

Bergamo, 21 aprile 2019 – Il Reddito di Cittadinanza è una misura disciplinata dal Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, modificato in sede di conversione nella Legge 28 marzo 2019 n. 26 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2019, n. 75).

Chi può accedere

La circolare INPS 20 43/2019 fornisce tutte le informazioni su questo beneficio, specificando requisiti, adempimenti, modalità di richiesta e calcolo dell’importo.

In particolare, si prevede che il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio debba essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti due requisiti:

– essere cittadini italiani, europei o lungo soggiornanti (permesso di soggiorno a tempo indeterminato) maggiorenni e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa;

– ISEE inferiore a 9.360 euro annui;

– patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, fino ai 30.000 euro annui.;

– patrimonio finanziario (depositi e conti correnti bancari e postali – titoli di stato- obbligazioni) non superiore a 6.000 euro. Questo limite è innalzato di 2.000 Euro per ogni componente familiare successivo al primo (fino ad un massimo di 10.000 euro). Vi è poi un incremento di 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo, e di 5.000 euro in caso di presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare;

– avere un reddito familiare non superiore a 6.000 euro. Questa soglia è aumentata a 9.360 euro qualora il nucleo familiare sia in affitto;

– non essere in possesso di imbarcazioni;

– nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di autoveicoli nuovi che sono stati immatricolati nei 6 mesi prima della richiesta del reddito;

– non essere in possesso di autoveicoli con cilindrata superiore a 1.6 cc o di moto con cilindrata superiore a 250;

– non avere componenti del proprio nucleo familiare disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

Come si può presentare la domanda di Rdc

Tutti i modelli necessari sono scaricabili dal sito INPS:
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52561

Al momento della compilazione della domanda bisogna aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE. Sarà l’Inps ad associare l’ISEE alla domanda.

Dove deve essere presentata la domanda

  • POSTE ITALIANE in modalità cartacea, avvalendosi del modello di domanda predisposto dall’Inps, a partire dal 6 marzo 2019 (e da ogni giorno 6 del mese). La domanda verrà inserita subito nel portale del Ministero del Lavoro dall’operatore di sportello di Poste;
  • ON-LINE, direttamente sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al link www.redditodicittadinanza.gov.it tramite le credenziali SPID (informazioni sul sito www.spid-gov.it );
  • CAAF (Centri di assistenza Fiscale) la raccolta delle domande avverrà anche presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAAF), dalla data e con le modalità che saranno successivamente comunicate.

Quali adempimenti sono previsti dopo aver presentato la domanda

Dopo aver presentato domanda, si deve:

1. attendere la comunicazione dell’INPS di accoglimento o rigetto tramite e-mail e/o sms ai recapiti indicati dal richiedente nel Modello di domanda;

2. in caso di accoglimento, attendere la successiva comunicazione di POSTE in cui viene fissato l’appuntamento per recarsi all’ufficio postale a ritirare la Carta Rdc ed il relativo Pin;

3. entro 30 giorni dalla mail o da sms di Inps che comunica l’accoglimento della domanda, tutti i richiedenti ed i componenti il nucleo con età compresa entro i 65 anni, che non siano disabili, già occupati o pensionati, non frequentanti un regolare corso di studi e non soggetti a carichi di cura di persone con età inferiore ai 3 anni o soggetti con disabilità grave, devono rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID).

Come si può rendere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did)

La normativa (artt. 20 e 21 D.lgs. n.150/15) prevede che la Did può essere presentata Tramite il supporto di un operatore:

1. presso un Centro per l’Impiego (CPI) presentando i documenti necessari all’identificazione (carta d’identità, patente, passaporto, permesso di soggiorno). In questo caso è possibile rilasciare la DID in forma telematica anche in mancanza del PIN della CNS/CRS in quanto il CPI, dopo aver identificato la persona, opera con “modalità intermediata”;

2. presso un operatore accreditato in Regione Lombardia per i servizi al lavoro In tal caso dovrà ugualmente dotarsi di TS-CNS o della TS-CRS e del relativo PIN oppure accedere tramite modalità di autenticazione SPID.

In autonomia:

1 .sul SIUL raggiungibile al sito https://siul.servizirl.it, utilizzando la propria Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) o della Tessera Sanitaria Carta Regionale dei Servizi (TS-CRS) e del relativo PIN che può essere richiesto presso gli uffici di Spazio Regione di Regione Lombardia. In alternativa può accedere tramite modalità di autenticazione SPID. Non è possibile accedere al sistema utilizzando il PIN INPS;

2. sul portale ANPAL raggiungibile nell’area ad accesso riservato sul sito www.anpal.gov.it utilizzando il PIN INPS, la TS-CNS/CRS, o l’autenticazione SPID. Tuttavia, in mancanza di tali strumenti di identificazione, la DID potrà essere comunque rilasciata in forma “con riserva” e verrà completata con l’identificazione fisica della persona in occasione della sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato (PSP). Lo stato di disoccupazione decorrerà in ogni caso dalla data del rilascio della DID.

L’utente è tenuto invece a rispondere alle convocazioni dei Centri per l’Impiego (CPI) e/o degli operatori competenti che operano per conto dei CPI.

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/did-psp

Cosa accade dopo

La normativa prevede due passaggi obbligatori per tutti i beneficiari del RdC che hanno rilasciato la DID:

A) Patto lavoro / Patto inclusione sociale

Entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio da parte dell’Inps:

1. i Centri per l’Impiego convocano per la stipula del Patto Lavoro i beneficiari disoccupati da non più di 2 anni o di età inferiore a 29 anni, a prescindere dall’eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza. Nello stesso termine verranno convocati i beneficiari di Naspi o di altro ammortizzatore sociale e coloro che ne abbiano terminato la fruizione da non più di un anno. Sempre entro 30 giorni saranno convocati tutti coloro che hanno attivato un Patto di Servizio in corso di validità presso i CPI ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, stipulato negli ultimi due anni e che non abbiano sottoscritto un progetto personalizzato, individuati e comunicati ai CPI tramite la piattaforma digitale del Reddito di Cittadinanza.

2. I Servizi Sociali dei Comuni competenti per il contrasto alla povertà, convocano i beneficiari che rientrano in tutte le altre condizioni non menzionate sopra, per stipulare il Patto per l’inclusione sociale.

B) Assegno di ricollocazione

Decorsi 30 giorni dalla data di liquidazione della prestazione:

1. il beneficiario (e l’intero nucleo familiare esclusi gli esonerati) che ha stipulato il Patto per il Lavoro tramite il Centro per l’Impiego, riceve dall’Anpal l’Assegno di ricollocazione (AdR) da spendere presso i Centri per l’Impiego o presso le Agenzie per il lavoro accreditate (https://adr.anpal.gov.it/);

2. a pena di decadenza dal beneficio del RdC, entro 30 giorni dal riconoscimento dell’Assegno di ricollocazione, i beneficiari devono scegliere il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva. Il Centro per l’Impiego di competenza monitora l’andamento della richiesta e l’effettiva ottemperanza degli obblighi previsti per legge.

3. Il beneficiario (e l’intero nucleo familiare esclusi gli esonerati) che ha stipulato il Patto per l’inclusione sociale deve assolvere specifici obblighi direttamente individuati dall’Ufficio Comunale competente.

Il beneficiario del RdC è tenuto ad offrire nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di 8 ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di 16 ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti.

La normativa è in fase di perfezionamento ed ogni aggiornamento in merito agli adempimenti sarà comunicato tramite modifica del sito.

Allegati:

1. Testo del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»

2. Circolare INPS n. 43/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”- Disciplina del Reddito di cittadinanza.

Riferimenti utili su:
www.redditodicittadinanza.gov.it

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