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La Questura di Bergamo rende noto le modalità per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari, italiani e dell’Unione europea, e per le domande di permesso di soggiorno temporaneo.

 

Bergamo, 30 maggio 2020 – In attuazione dell’articolo 103 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 137 del 29.05.2020) il decreto interministeriale che disciplina le modalità di presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari, italiani e dell’Unione europea e le domande di permesso di soggiorno temporaneo.

Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito https://www.interno.gov.it/it/notizie/emersione-dei-rapporti-lavoro-pubblicato-decreto-interministeriale

Sono previste due differenti procedure regolano la presentazione delle domande agli uffici del ministero dell’Interno in base ai soggetti interessati.

Non è previsto un click day: le domande possono essere presentate dal 1 giugno al 15 luglio.

I settori interessati

– agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

– assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;

– lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Le procedure

1.Istanze dirette allo Sportello unico per l’immigrazione istituito nelle Prefetture: per i datori di lavoro operanti nei settori indicati che presentano istanza in favore di cittadini extracomunitari.

Le istanze sono presentate esclusivamente con modalità informatiche dal 1 giugno al 15 luglio 2020 dalle ore 7:00 alle 22:00 sull’applicativo accessibile all’indirizzo:

https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ utilizzando il sistema di identificazione digitale SPID e seguendo le istruzioni presenti sul manuale utente disponibile sul medesimo sito web.

È disponibile un tutorial che guiderà gli utenti alla compilazione delle istanze.

2.Istanze dirette alle Questure: gli stranieri irregolari con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, e che prima di tale data hanno lavorato nei settori indicati, possono chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.

Gli stranieri potranno presentare la domanda di permesso di soggiorno presso i 5.700 uffici Postali dedicati (sportello amico), inoltrando l’apposito modulo di richiesta compilato e sottoscritto dall’interessato. In considerazione dell’attuale fase di emergenza sanitaria derivata dalla diffusione del contagio da Covid-19, per i primi 8 giorni lavorativi, gli accessi agli uffici postali “sportello amico” per le richieste di permesso di soggiorno sarà possibile rispettando una ripartizione per cognome. Successivamente al 10 giugno il servizio sarà erogato senza alcuna ripartizione alfabetica.
Occorre:
– essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di un’attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica del proprio Paese di origine;

– essere presente sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020;

– comprovare di aver svolto attività di lavoro nei settori indicati con documentazione da esibire all’atto della presentazione dell’istanza.

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