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Il decreto dispone la prosecuzione, fino al prossimo 27 marzo, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostamento tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Roma, 22 febbraio 2021 – Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza di Mario Draghi, e ha approvato il decreto legge Covid. Il provvedimento proroga il divieto di spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo.

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Su proposta del Presidente, Mario Draghi, e del Ministro della salute, Roberto Speranza, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Prosecuzione divieto di spostamento tra Regioni e Province, fino al 27 marzo prossimo

In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il decreto dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Fino al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.

Consentiti gli spostamenti i zona gialla e arancione

Gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano invece consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, in zona gialla all’interno della stessa Regione e in zona arancione all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti. Nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.

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