Dal prossimo 1° settembre, la didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e dell’università sarà svolta in presenza. Obbligo del Green pass per il personale scolastico, universitario e studenti universitari e viaggiatori dei trasporti a lunga percorrenza.
Roma, 5 Agosto 2021- Lo ha deciso, oggi, il Consiglio dei Ministri – su proposta del Presidente Mario Draghi e dei Ministri dell’istruzione, Patrizio Bianchi; dell’università e della ricerca, Maria Cristina Messa; delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini e del Ministro della salute, Roberto Speranza – che ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.
Scuola e Università
Didattica in presenza, dunque, nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e nell’università. La misura è però derogabile per alcune istituzioni scolastiche e in specifiche aree territoriali con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.
Ecco le misure di sicurezza minime che verranno adottate in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione:
– è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
– è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.
Obbligo del Green pass per il personale scolastico, universitario e studenti universitari
Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass. Per il personale il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
Deroga per gli Atenei
Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti. Sarà compito del commissario straordinario organizzare e realizzare un piano di screening della popolazione scolastica.
Trasporti
Dal primo settembre prossimo ci saranno nuove norme per i mezzi di trasporto, dei quali occorre fare una distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporti di breve percorrenza, fatta eccezione per gli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.
In base a tale distinzione sarà consentito l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto, esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass:
– aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
– navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
– treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
– autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
– autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.
A chi non viene applicato l’obbligo del Green pass
L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.
Eventi sportivi
Per questa categoria, per gli eventi all’aperto, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro; per gli eventi al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35%.
Altre norme
Infine il decreto prevede la proroga del contingente impegnato nelle operazioni Strade Sicure impegnato in compiti di contenimento di diffusione del virus; sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi pendenti dal primo agosto al 15 settembre 2021 gestiti dalla Regione Lazio in seguito all’attacco subito ai sistemi informatici.