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Disagio giovanile, misure di contrasto varate dal Governo Meloni.

Roma, 7 Settembre 2023 – Il Consiglio dei ministri, riunitosi oggi, ha varato alcune misure urgenti per il contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, introducendo norme per il risanamento e la riqualificazione del territorio del Comune di Caivano e per favorire lo sviluppo economico e sociale dell’area. Inoltre, verranno applicate misure cautelari, ai minori di anni 18, per dissuaderli a intraprendere comportamenti delittuosi e, se questi avvengono,  verranno messi in atto percorsi educativi specifici di reinserimento nella comunità dei minori stessi. 

Nomina del Commissario straordinario nel Comune di Caivano

Dopo l’entrata in vigore del presente decreto-legge, si procederà  alla nomina del Commissario straordinario, che verrà nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nella persona del dott. Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia di Stato e che avrà il compito di adottare, entro 15 giorni, d’intesa con il Comune di Caivano e il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di riqualificazione del territorio comunale. Tale piano prevede specifici interventi urgenti di ripristino del centro sportivo ex Delphinia, in collaborazione con gli Uffici del Genio militare e con la società Sport e Salute S.p.a.  A garanzia dell’incremento della sicurezza urbana e il controllo del territorio, il Comune di Caivano è  autorizzato ad assumere 15 unità  di personale della polizia locale.

Daspo urbano

L’applicabilità del “daspo urbano” (divieto di accesso a particolari aree della città) verrà  estesa anche ai ragazzi maggiori di 14 anni. Il divieto sarà notificato direttamente ai genitori e, inoltre, comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore.

Divieti e obblighi per spacciatori già  denunciati 

Per chi è stato già denunciato o condannato per vendita o spaccio di sostanze stupefacenti, si prevede il divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici e ai pubblici esercizi, scuole, università ed aree limitrofe. Il Questore può anche disporre altre misure accessorie, per esempio: l’obbligo di presentarsi all’ufficio di polizia almeno due volte a settimana, o in determinati giorni e orari;  l’obbligo di rientrare alla dimora e non uscire entro determinati orari e il divieto di allontanarsi dal comune di residenza.

Provvedimenti per disordini negli esercizi pubblici

La prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento, prevede il divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento (il cosiddetto “daspo Willy” contro la movida violenta) e può essere applicato ai soggetti denunciati, oltre che per i reati contro la persona e il patrimonio, anche per il reato di porto di arma impropria, quello di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e il reato di resistenza a un pubblico ufficiale. La misura può essere applicata alle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere. La durata massima di tale misura è aumentata: si passa da una durata minima di 6 mesi e massima di 2 anni a una durata minima di 1 anno e massima di 3 anni. Inoltre, chi commette i suddetti reati va incontro a  un massimo di due anni di reclusione e di 20.000 euro di multa a un massimo di tre anni e di 24.000 euro.

Foglio di via obbligatorio

Si aumenta di un anno la durata massima del divieto di rientro nei comuni dai quali si è stati allontanati e si inasprisce la sanzione, che diviene penale, nei casi di violazione del provvedimento di allontanamento.

Contrasto dei reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti

Vengono raddoppiate le pene per arresto in flagranza di reato per  “porto d’armi od oggetti atti ad offendere” (si passa, in alcuni casi, da  due a un massimo di quattro anni di reclusione). Inoltre, la pena per il reato di spaccio di stupefacenti, nei casi di lieve entità, passa da quattro a un massimo di cinque anni.

Modifica dello “avviso orale”

Viene modificata la disciplina della misura di prevenzione personale dell’”avviso orale”, in riferimento al fenomeno delle “baby-gang” e al  contrasto al fenomeno della violenza giovanile. Con le nuove norme, l’avviso orale è reso applicabile anche ai minorenni a partire dai 14 anni.

Divieto dell’uso di dispositivi per le telecomunicazione 

E’ previsto, altresì, che Questore, dopo aver informato l’Autorità giudiziaria, possa vietare, a ragazzi di età superiore ai 14 anni, di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni che hanno determinato l’avviso orale. Per la violazione delle prescrizioni dell’avviso orale, si estende al minorenne, la sanzione penale prevista per i maggiorenni (reclusione da uno a tre anni e con multa da euro 1.549 a euro 5.164). Si introduce, inoltre, un ammonimento analogo a quello previsto in materia cyber-bullismo, al fine di intercettare alcune condotte illecite fisiche, realizzate da minorenni, nei confronti di coetanei, concernenti percosse, lesioni, violenza privata e danneggiamento.

Ammonimento per i giovani tra i 12 e i 14 anni

Per contrastare la recrudescenza della devianza giovanile, viene introdotta una nuova tipologia di ammonimento del Questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore ai 5 anni. Poiché tali soggetti non sono imputabili, saranno convocati dal Questore insieme ad almeno un genitore (o altra persona che esercita la responsabilità genitoriale), al quale sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto delittuoso.

Contrasto dei reati commessi dai minori

Si interviene sul processo penale a carico di imputati minorenni:  – si riduce da 5 a 3 anni la pena massima dei reati non colposi per i quali si consente l’accompagnamento presso gli uffici di polizia del minorenne colto in flagranza di reato, trattenendolo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 ore) alla sua consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale; – per le misure diverse dalla custodia cautelare, la soglia di applicabilità ai maggiori di 14 anni scenda da 5 anni a 4; -si abbassa da 9 anni a 6 anni la pena massima richiesta per procedere con il fermo, l’arresto in flagranza e la custodia cautelare dei maggiori di 14 anni per delitti non colposi;                – si prevede inoltre che fermo, arresto e custodia cautelare nei confronti del minore, maggiore di 14 anni, possano essere disposti anche per ulteriori e specifiche ipotesi (come il furto aggravato, i reati in materia di porto di armi od oggetti atti ad offendere, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, produzione e spaccio di stupefacenti).

Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale

Nell’ambito dei delitti di “associazioni di tipo mafioso anche straniere” e di “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope” si prevede che, qualora emerga una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero informi immediatamente il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza.

Custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore

Si reintroduce la possibilità di applicare la custodia cautelare al soggetto minorenne se lo stesso, in veste di imputato, si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga. Si introduce, inoltre, una nuova disposizione concernente il percorso rieducativo del minore: nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni o la pena pecuniaria, il pubblico ministero notifica al minore e all’esercente la responsabilità genitoriale l’istanza di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo. Tale programma deve prevedere lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profìt o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza; in caso di esito positivo del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l’estinzione del reato; in caso di esito negativo riguardo all’attività svolta dal minore durante il programma, rimette gli atti al p.m. per la prosecuzione del procedimento.

Sicurezza degli istituti penali per minorenni

Si introduce la possibilità che il direttore dell’istituto penitenziario chieda al magistrato di sorveglianza il nulla osta al trasferimento dall’istituto minorile al carcere nei confronti del detenuto di età compresa tra 18 e 21 anni che abbia commesso il reato da minorenne, il quale con i suoi comportamenti, cumulativamente: compromette la sicurezza o turba l’ordine negli istituti; con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti; si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti. Se il detenuto è di età compresa tra 21 e 25 anni, la richiesta di nulla osta è possibile se il detenuto stesso abbia realizzato anche una sola delle condotte sopra descritte.

Disposizioni in materia di offerta educativa

Si rafforza l’offerta educativa nelle scuole del meridione caratterizzate da alta dispersione scolastica, attraverso il potenziamento dell’organico dei docenti delle istituzioni scolastiche statali con maggiore disagio educativo. Si incrementa di 6 milioni di euro il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF), al fine di incentivare la presenza dei docenti nelle zone più disagiate, anche attraverso la valorizzazione dei docenti che permangono nella stessa istituzione scolastica garantendo la continuità didattica. A tal fine, in favore dei docenti a tempo indeterminato, sono previste misure incentivanti quali l’attribuzione di una quota pari al 50% dell’incremento del Fondo, secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica e l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 10 punti, a conclusione del triennio effettivamente svolto, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio. Si rafforzano, infine, i meccanismi di controllo e verifica dell’adempimento dell’obbligo scolastico e si introduce una nuova fattispecie di reato per i casi di elusione. Nell’ipotesi di dispersione assoluta (il minore mai iscritto a scuola nonostante l’ammonimento), si introduce la pena fino a due anni di reclusione; nel caso di abbandono scolastico (il minore che, pur iscritto, faccia un numero di assenze tale da eludere l’obbligo scolastico), la pena prevista è fino ad un anno di reclusione. Inoltre, i soggetti che violano l’obbligo perdono il diritto di percepire l’assegno di inclusione.

Disposizioni in materia di tutela dei minori che utilizzano dispositivi informatici

Si prevede l’obbligo, per i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, di assicurare la disponibilità delle applicazioni di controllo parentale nell’ambito dei contratti di fornitura di tali servizi. A regime, si prevede inoltre l’obbligo per i produttori di dispositivi di telefonia mobile (e simili) di assicurare l’installazione di default di tali applicazioni nei nuovi dispositivi immessi sul mercato. Si prevedono oneri informativi in capo ai produttori di dispositivi, i quali sono tenuti ad informare l’utenza circa la possibilità e l’importanza di installare tali applicazioni, che dovranno essere gratuite.                   Si introducono, infine, norme per favorire l’alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori, anche con campagne informative.

Il video della conferenza del Consiglio dei Ministri

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