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Bonus vacanze 2020 fino a 500 euro: buona notizia sia per il turismo che per i contribuenti, anche se il limite di reddito per accedere all’agevolazione è posto a 40 mila euro: limiti di reddito, requisiti e novità.

 

 

 

20 maggio 2020 – Le famiglie che otterranno il bonus potranno prenotare la vacanza in strutture ricettive, ma anche in agriturismi e bed&breakfast sul territorio nazionale. L’importo del contributo è modulato in base ai componenti del nucleo familiare. 

Aiuti per il turismo italiano, settore in ginocchio 

L’annuncio del bonus vacanze per le famiglie è stato dato dal Presidente Conte, durante l’informativa alla Camera dello scorso 30 aprile, affermando che ci saranno aiuti in sostegno del turismo, settore duramente colpito dalle misure di contenimento dal contagio del coronavirus. Ma vediamo come funziona il bonus vacanze.

Limite dell’ISEE non superiore a 40 mila euro

Si tratta di un bonus di 500 euro in favore delle famiglie con un ISEE non superiore a 40 mila euro.

Chi può essere il beneficiario del bonus e per quale Periodo

Soltanto un componente del nucleo familiare può essere beneficiario del bonus. Tale credito d’imposta potrà essere utilizzato dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

L’incentivo previsto dal decreto viene modulato in base al numero dei componenti del nucleo familiare.

Una famiglia con tre o più persone ha diritto a 500 euro. L’importo del bonus verrebbe ridotto a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone. Per quelli composti da una persona sola, il bonus vacanze verrebbe ancora dimezzato a 150 euro.

Il bonus è utilizzabile all’80% come sconto e al 20% come detrazione.

Come pagare per ottenere l’incentivo

Ai fini del riconoscimento del bonus, ci sono delle regole da rispettare per il pagamento:

– le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;

– il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale in cui viene indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

– il pagamento del servizio deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Rimborso al fornitore di servizi forma di credito d’imposta

Lo sconto dell’80% è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta. Il fornitore quindi perde l’incasso immediato, ma potrà utilizzare il credito in compensazione e senza limiti, potrà cederlo a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.

Sanzioni per mancati requisiti che danno diritto al credito d’imposta

Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato: l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate, sentiti INPS e Garante della Privacy, emanerà un provvedimento per definire le modalità applicative del bonus in tutti i suoi aspetti, anche avvalendosi di PagoPA.

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