Domenica 10 Giugno 2018 i cittadini di alcuni Comuni saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative .
Alcuni elettori disabili potrebbero necessitare delle certificazioni per essere aiutati alle operazioni di voto.
Ecco come fare.
Bergamo 27 maggio 2018 – Le ASST della provincia di Bergamo hanno organizzato aperture straordinarie dei propri ambulatori, per il rilascio delle certificazioni necessarie per consentire alle persone affette da particolari forme di disabilità di esercitare il diritto di voto. Alla fine del presente articolo è indicato il prospetto con sedi, recapiti e orari degli ambulatori delle tre ASST per la settimana antecedente la consultazione, e si rammentano inoltre le situazioni per le quali alcuni cittadini disabili potrebbero necessitare delle relative certificazioni per essere aiutati alle operazioni di voto.
La normativa vigente considera “elettori fisicamente impediti“: ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità”. Si tratta quindi di forme di disabilità di natura fisica di tale gravità da ostacolare la materiale esecuzione delle operazioni di voto, possibile unicamente tramite l’aiuto di un altro elettore.
L’elettore, volontariamente scelto come accompagnatore, deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano e non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile.
Sul certificato elettorale dell’accompagnatore viene apportata un’apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
Come dimostrare la necessità dell’accompagnatore?
Qualora la disabilità non sia di per sé evidente, oppure non sia nota al presidente di seggio, il cittadino deve presentare uno specifico certificato medico, rilasciato da medici designati dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST), nel quale sia specificato che “l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore“. Il rilascio del certificato è effettuato su richiesta del cittadino immediatamente, gratuitamente e in esenzione a qualsiasi diritto o applicazione di marche. Tale certificato dovrà essere poi allegato agli atti della sezione elettorale. Nel caso dell’elettore cieco può essere esibito, quale documento probatorio, il cosiddetto “libretto di pensione” (rilasciato dall’INPS).
Dal 2003 è prevista inoltre la possibilità di far annotare il diritto al voto assistito mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale a cura del Comune di iscrizione elettorale. In tal caso non è più necessario che per ogni votazione il disabile richieda l’apposita certificazione all’ ASST. Si precisa che chi necessita unicamente di essere accompagnato fino alla cabina elettorale, ma poi è in grado di esercitare autonomamente il voto, non necessita della presenza dell’accompagnatore e quindi non è tenuto a presentare alcun certificato.
I comuni devono assicurare un servizio di trasporto pubblico in modo da garantire il raggiungimento del seggio elettorale.
Cittadini che non possono accedere alla propria sezione per barriere architettoniche
I disabili con difficoltà o impedimenti alla deambulazione possono recarsi a votare presso un’altra sezione elettorale qualora la propria sezione sia inaccessibile per presenza di barriere architettoniche (come ad esempio una cabina elettorale non accessibile alla sedia a rotelle o un piano di scrittura con altezza superiore a circa 80 centimetri).
Come dimostrare la condizione di deambulazione compromessa?
Anche in questo caso è necessario che la condizione sia dimostrata con un’attestazione medica rilasciata, anche in precedenza per altri scopi, dalla propria ASST (o dalla ASL) o copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. Nel caso non si disponga di alcuna certificazione oppure nell’ipotesi in cui dalla certificazione non sia possibile evincere con chiarezza che sussiste un’incapacità alla deambulazione, è possibile richiedere – senza alcun costo – una visita alla propria ASST.
Voto a domicilio per i disabili gravissimi
Oltre alle due situazioni di impedimento alla votazione, con la Legge 22 del 27 gennaio 2006 (modificata dalla Legge 7 maggio 2009, n. 46) è stata prevista anche la possibilità di esercitare il diritto di voto presso il proprio domicilio per alcune categorie di persone affette da grave o gravissima infermità. Tale possibilità è prevista, ad oggi, nelle seguenti due ipotesi: 1. gravissime infermità: elettori che siano “intrasportabili”, impossibilitati cioè ad allontanarsi dall’abitazione in cui dimorano, anche con l’ausilio dei servizi appositamente predisposti dai Comuni; la condizione di “intrasportabile”, deve essere conseguente a minorazioni dipendenti da patologie con prognosi non inferiore ai 60 giorni, e non può essere addotta solo perché non c’è alcun servizio di accompagnamento al seggio; 2. gravi infermità: elettori che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano; in questo caso la sottolineatura è sulla dipendenza continuativa e quindi sul rischio per l’incolumità personale del Cittadino.
Da sottolineare che, in nessun passaggio, il Legislatore richiede il possesso di certificati di handicap (art. 3, Legge 104/1992) o di invalidità. Ci si riferisce strettamente a infermità gravi e, quindi, a situazioni sanitarie anche non definitive.
Come richiedere il voto a domicilio?
Il cittadino deve presentare la richiesta per votare a domicilio, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione. Alla richiesta deve allegare la certificazione attestante la grave o gravissima infermità (dipendenza da elettromedicali o “intrasportabilità”); la certificazione viene rilasciata, dietro richiesta del cittadino, dai medici delle ASST, in data non anteriore ai 45 giorni dalla data delle consultazioni elettorali. La domanda per la visita, ovviamente, può essere presentata anche prima dei 45 giorni, considerato anche che, trattandosi di accertamento medico domiciliare, comporta un impegno ed un’organizzazione adeguata a carico delle Aziende Socio Sanitarie. In forza della Legge 22/2006, l’opportunità del voto a domicilio è ammessa in occasione delle elezioni della Camera, del Senato, dei membri del Parlamento europeo e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale.
Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le norme sul voto a domicilio si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
Prospetto UNIFICATO ambulatori ASST 10 GIUGNO 2018 (1)